È arrivato il periodo delle attese ferie, per ogni lavoratore spettano di norma dei giorni di astensione lavorativa, per consentire l’adeguato ristoro dopo un lungo periodo di lavoro.
Proprio come tutti i lavoratori, anche le badanti hanno diritto ad un periodo di ferie, periodo da concordare con il datore di lavoro, previo preavviso.
Chi svolge la professione di badante, si trova spesso a dover assistere persone che non riescono ad avere una propria autonomia, dettata dalla età avanzata, oppure da condizioni di salute non propriamente ottimali, tali da richiedere un supporto continuo, per ogni giorno della settimana e ogni giorno dell’anno, anche durante il periodo delle ferie.
È un momento delicato, sia per il datore di lavoro, che per la persona da assistere, per tale motivo che si richiede un maggior coinvolgimento da parte del lavoratore, proprio per dare la possibilità al datore di lavoro di individuare la persona più adatta alla sostituzione della badante, proprio per rendere meno traumatico questo passaggio.
In genere alla badante con regolare contratto spettano di diritto 26 giorni di ferie l’anno, di cui due settimane da godere in modo consecutivo.
Dopo aver individuato il collaboratore o la collaboratrice che effettuerà la sostituzione temporanea, si dovrà procedere con la regolarizzazione del rapporto di lavoro, ricorrendo alla stipula di un contratto a tempo determinato.
Proprio per tali motivi, le parti che hanno sottoscritto il Ccnl lavoro domestico hanno previsto un’apposita tipologia contrattuale, il “contratto sostituzione riposi”.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede il contratto sostituzione badante per malattia o ferie:
- La possibilità di sostituire solamente una badante full.-time che fa assistenza a persone non autosufficienti quindi assunta con livello CS o DS, a prescindere dal fatto che questa sia convivente o meno;
- che il collaboratore sostitutivo venga assunto con lo stesso livello di inquadramento previsto per la badante principale;
- che il collaboratore sostitutivo sia assunto come convivente o non convivente in base alle necessità dell’assistito;
- la retribuzione oraria minima stabilita per questa tipologia di contratto va applicata per i giorni feriali, festivi e anche per le domeniche;
- in caso di sostituzione di badante convivente il collaboratore sostitutivo dei riposi di norma lavora dal sabato alle 12 alla domenica sera oppure anche fino al lunedì mattina se la collaboratrice principale non torna presso il datore la domenica notte. Se la notte la badante sostitutiva semplicemente dorme nella stanza a fianco (presenza notturna) non vanno conteggiate nella retribuzione e nemmeno ai fini contributivi le relative ore, in analogia al contratto di convivenza della collaboratrice principale.
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Per ulteriori informazioni sul contratto per i lavoratori domestici, puoi consultare il nostro articolo